Ufficio Servizi Sociali
LA RESPONSABILE
VISTO l’art. 65 del della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. ii. (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori);
VISTO l’art. 50 della Legge 17 maggio 199, n. 144;
VISTO il Decreto Ministeriale del 15 luglio 1999, n. 306;
VISTO l’art. 13 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la solidarietà sociale del 25 maggio 2001, n. 337 e ss. mm. ii.;
VISTE le circolari dell’Inps n. 9 del 22/01/2010 e n. 35 del 09/03/2010;
VISTA la Legge Comunitaria n. 97 del 6 agosto 2013, art. 13;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
VISTA la Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12/02/2021 “Rivalutazione, per l’anno 2021, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità” nella quale si stabilisce che restano fermi, per l’anno 2021, la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020. Pertanto l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2021, se spettante nella misura intera, è pari a € 145,14 per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.788,99;
RENDE NOTO CHE
I residenti nel Comune di Chianciano Terme genitori naturali e/o adottivi e/o preadottivi di almeno tre minori, i quali siano iscritti nello stato di famiglia e conviventi con il richiedente, possono fare richiesta di assegno al nucleo familiare. Possono presentare la domanda:
- Cittadini italiani oppure comunitari;
- Cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (art. 13 della Legge 97/2013), nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria (art. 27 del D.Lgs n. 251/2007).
Nel nucleo familiare devono essere presenti tre o più figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Le domande dovranno essere compilate in tutte le loro parti e corredate dalla seguente documentazione:
- Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente;
- Fotocopia del permesso di soggiorno o fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, etc. per i cittadini extra-comunitari;
- Fotocopia attestazione ISEE in corso di validità ai sensi del DPCM 159/2013 (si ricorda che l’ISEE è valido dal rilascio fino al 31 dicembre 2021);
- Dichiarazione dell’altro genitore di non aver già beneficiato o presentato analoga richiesta per l’anno 2021.
L’istanza deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.
L’assegno mensile, se spettante nella misura intera, per l’anno 2021, è pari a € 145,14 mensili per un periodo di dodici mesi e tredici mensilità, ovvero per il numero di mesi in cui sono presenti i tre minori.
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le domande relative all’anno 2021 è pari ad € 8.788,99.
Per presentare la domanda è necessario essere in possesso della attestazione ISEE Minorenni 2021.
I soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
Il diritto decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno 3 figli minori si sia verificato successivamente. In questo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto. Il diritto cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare.
La richiesta di Assegno di nucleo familiare dovrà essere compilata sull’apposito modulo scaricabile dal sito web o richiesto all’Ufficio Servizi Sociali.
CHI PAGA
L’Assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune di Chianciano Terme ha trasmesso tutti i dati del richiedente necessari per il pagamento.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda potrà essere trasmessa mediante una delle seguenti modalità:
a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.chiancianoterme@pec.consorzioterrecablate.it
a mezzo posta elettronica all’indirizzo: sociale@comune.chianciano-terme.si.it
tramite foto della domanda (compilata in ogni sua parte, stampata, firmata in originale e scannerizzata) trasmessa al Cellulare 348 2552432;
mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Chianciano Terme, Via Solferino 3 – 53042 Chianciano Terme (SI), previo appuntamento telefonico necessario a consentire che la consegna avvenga rispettando i limiti di accesso presso la sede comunale (un cittadino alla volta), adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da COVID-19 e senza creare assembramenti vietati dalla vigente normativa.
Informazioni
Potranno inoltre essere richieste al Comune di Chianciano Terme – Ufficio Servizi Sociali, rivolgendosi all’indirizzo email: sociale@comune.chianciano-terme.si.it e ai seguenti recapiti telefonici:
Responsabile Dott.ssa Sara Montiani tel 0578652315
Istruttore Amministrativo Nenci Simona tel 0578652208
ORARIO UFFICIO: Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 10:00/13:00 – Martedì e Giovedì ore 15:00/16:00
Nell’allegato il modello di domanda
Aggiornamento 28 febbraio 2021 – ore 8.52