Ufficio Servizi Sociali
Pubblichiamo l’avviso per la richiesta dell’assegno di maternità
LA RESPONSABILE
VISTO l’art. 66 del della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. ii. (Assegno di maternità);
VISTO l’art. 50 della Legge 17 maggio 199, n. 144;
VISTO il Decreto Ministeriale del 15 luglio 1999, n. 306;
VISTO l’art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;
VISTO l’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la solidarietà sociale del 25 maggio 2001, n. 337 e ss. mm. ii.;
VISTE le circolari dell’Inps n. 9 del 22/01/2010 e n. 35 del 09/03/2010;
VISTA la Legge Comunitaria n. 97 del 6 agosto 2013, art. 13;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
VISTA la Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12/02/2021 “Rivalutazione, per l’anno 2021, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità” nella quale si stabilisce che restano fermi, per l’anno 2021, la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020. Pertanto l’Assegno mensile di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2021, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 348,12 per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 17.416,66.
RENDE NOTO CHE
Hanno diritto all’Assegno le madri o i soggetti aventi diritto di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000 residenti nel comune di Chianciano Terme, che siano:
– cittadine/i italiane/i o comunitarie/i;
– cittadine/i non comunitarie/i in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 3/2007);
– cittadine/i non comunitarie/i titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lsg n. 251/2007);
– cittadine/i non comunitarie in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 30/2007;
– cittadine/i non comunitarie/i in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” di cui all’art. 17 del D.Lgs n. 30/2007;
– residenza in Italia alla data del parto;
– residenza anagrafica nel Comune di Chianciano Terme al momento di presentazione della domanda;
– assenza di trattamento previdenziale della indennità di maternità (qualora l’indennità mensile corrisposta sia inferiore a € 348,12 le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale).
In mancanza della madre hanno diritto all’Assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000.
Le domande dovranno essere compilate in tutte le loro parti e corredate dalla seguente documentazione:
– Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente;
– Fotocopia del permesso di soggiorno o fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, etc. per i cittadini extra-comunitari;
– Fotocopia attestazione ISEE in corso di validità ai sensi del DPCM 159/2013 (si ricorda che l’ISEE è valido dal rilascio fino al 31/12/2021);
– Dichiarazione della richiedente di non aver beneficiato di alcun trattamento economico per la maternità dall’Inps o dal datore di lavoro, ovvero aver beneficiato di un trattamento economico di importo inferiore all’Assegno per l’anno 2021.
L’istanza deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.
L’Assegno mensile di maternità per l’anno 2021, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 348,12, ed è erogato per 5 mensilità per un importo complessivo pari ad € 1.740,60.
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le domande relative all’anno 2021 non superiore a € 17.416,66 calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013. L’ISEE deve riportare tutti i componenti del nucleo come da stato anagrafico, fatto salvo quanto stabilito dall’art.3 del D.P.C.M. Si precisa che nel caso di famiglie con genitori non coniugati e non conviventi, deve essere presentato l’ISEE minori così come indicato nell’art. 7 del D.P.C.M. Ai fini dell’accertamento del requisito per il mantenimento dell’Assegno di maternità, al valore dell’ISEE è sottratto l’ammontare dello stesso trattamento percepito dal beneficiario nel secondo anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza così come previsto dall’art. 4 comma 5 del citato D.P.C.M.
La richiesta di Assegno di maternità dovrà essere compilata sull’apposito modulo scaricabile dal sito web o richiesto all’Ufficio Servizi Sociali.
CHI PAGA
L’Assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune di Chianciano Terme ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda potrà essere trasmessa mediante una delle seguenti modalità:
a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.chiancianoterme@pec.consorzioterrecablate.it
a mezzo posta elettronica all’indirizzo: sociale@comune.chianciano-terme.si.it
tramite foto della domanda (compilata in ogni sua parte, stampata, firmata in originale e scannerizzata) trasmessa al Cellulare 348 2552432;
mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Chianciano Terme, Via Solferino 3 – 53042 Chianciano Terme (SI), previo appuntamento telefonico necessario a consentire che la consegna avvenga rispettando i limiti di accesso presso la sede comunale (un cittadino alla volta), adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da COVID-19 e senza creare assembramenti vietati dalla vigente normativa.
Informazioni
Potranno inoltre essere richieste al Comune di Chianciano Terme – Ufficio Servizi Sociali, rivolgendosi all’indirizzo email: sociale@comune.chianciano-terme.si.it e ai seguenti recapiti telefonici:
Responsabile Dott.ssa Sara Montiani tel 0578652315
Istruttore Amministrativo Nenci Simona tel 0578652208
ORARIO UFFICIO: Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 10:00/13:00 – Martedì e Giovedì ore 15:00/16:00
Aggiornamento 28 febbraio 2021 – ore 8.48