Avviso: chiusura Biblioteca Comunale dal giorno 14 aprile al giorno 19 aprile 2022 compresi
Chiusura della Biblioteca dal 14 al 19 aprile 2022
L’accesso civico è lo strumento che consente a tutti i cittadini di chiedere alla Pubblica amministrazione (un ministero, la regione, l’Agenzia delle entrate e così via) di pubblicare un’informazione, un dato o un documento che essa era obbligata a rendere noto sul proprio sito internet.
L’istanza è gratuita e non va motivata: se l’amministrazione non risponde o non pubblica quanto richiesto, si può ricorrere al giudica amministrativo.
Altri contenuti Accesso civico Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché, modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché, modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
In seguito all’emanazione del D.Lgs n. 97/2016 è stata introdotta una nuova disciplina dell’accesso civico i cui punti salienti sono di seguito indicati:
L’accesso civico generalizzato può inoltre essere rifiutato per salvaguardare i seguenti interessi privati:
L’accesso civico generalizzato è inoltre escluso nei casi di:
Secondo quanto previsto dal nuovo Art. 5 D.lgs n. 33/2013, l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 82/2005 , deve essere firmata (digitalmente o in modo autografo) e deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Qualora la richiesta non venga firmata digitalmente, ma comunque trasmessa per via telematica, il richiedente dovrà allegare copia del documento di identità.
La mancanza di firma o della copia del documento, in caso di firma autografa, comporta la nullità della richiesta.
L’istanza può essere presentata anche direttamente all’ufficio protocollo, oppure per fax, allegando copia del documento di identità.
E’ necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere; pertanto saranno ritenute inammissibili richieste di accesso civico formulate in modo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure quando la richiesta risulti manifestamente irragionevole; tuttavia il Comune può chiedere di precisare la richiesta di accesso.
La domanda di accesso civico va trasmessa all’ufficio che detiene i dati, i documenti, le informazioni.
In alternativa, la richiesta può essere trasmessa:
Il procedimento di accesso civico si articola attraverso le seguenti fasi:
Attivazione: il procedimento si attiva il giorno in cui l’amministrazione riceve la richiesta di accesso. La stessa amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli eventuali controinteressati della richiesta ricevuta, mediante invio di copia con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
I termini del procedimento si sospendono dalla comunicazione ai controinteressati e fino all’eventuale motivata opposizione degli stessi alla richiesta di accesso, che dovrà pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dall’amministrazione. ( Art. 5, comma 5 D.Lgs n. 33/2013).
Il procedimento si conclude con atto espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. L’adozione dell’atto di conclusione, va comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento dell’istanza, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l’opposizione del contro interessato, l’amministrazione trasmette al richiedente i dati o documenti richiesti, non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati.
Contro la prima decisione dell’amministrazione di rifiuto e differimento e, in caso di domanda di riesame, contro la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre rivolgersi al tribunale amministrativo regionale.
Nel caso l’accesso civico sia esercitato nei confronti di regioni ed enti locali, il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, oppure, se tale organo non sia stato istituito, il richiedente può rivolgersi al difensore civico per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso al difensore civico deve essere notificato anche all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, comunica la decisione al richiedente e all’amministrazione. Se l’amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni, l’accesso è consentito.
Qualora l’accesso sia stato negato o differito per assicurare la “protezione dei dati personali”, anche il difensore civico provvederà solo dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncerà entro dieci giorni dalla richiesta in caso di rifiuto, totale o parziale, della richiesta di accesso, oppure nel caso non venga rispettato il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione che deciderà, con provvedimento motivato, entro venti giorni.
L’accesso civico è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali (elettronico o cartaceo).
Accanto a questa nuova disciplina dell’accesso, permangono gli altri diritti di accesso che di seguito vengono elencati, con il link alle relative norme:
Accesso ordinario: a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; previsto dall’art. 22 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Accesso del consigliere comunale: previsto dall’ art. 43 (Diritti dei consiglieri) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Accesso ai propri dati personali: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall’ art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive – previsto dall’ art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione) del Codice di Procedura Penale.
Accesso ambientale – previsto dall’ art. 3 (Accesso all’informazione ambientale su richiesta) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 – Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
Accesso sugli appalti – previsto dall’ art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”.
Sul sito del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – sezione Altri contenuti – Accesso civico” sono disponibili i seguenti modelli predisposti dall’ente:
Accesso civico_note_nuova disciplina.doc
Accesso civico_note_nuova disciplina.pdf
Amministrazione trasparente – Accesso civico generalizzato
Chiusura della Biblioteca dal 14 al 19 aprile 2022
La pre-adesione al servizio deve essere inviata sul modello qui allegato entro il giorno 9 maggio 2022 all’indirizzo email istruzione@comune.chiancianoterme.si.it
La richiesta di iscrizione al servizio deve essere inviata su apposito modello qui allegato entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 9 maggio 2022 all’indirizzo email istruzione@comune.chiancianoterme.si.it
Da venerdì 1 aprile 2022, per accedere alla biblioteca comunale di Chianciano Terme è sufficiente indossare la mascherina chirurgica.
Ordinanza di sospensione della circolazione dalle ore 13:30 alle ore 14:30 del 9 marzo 2022
Si comunica che il giorno mercoledì 9 marzo 2022 transiterà su Chianciano Terme la Tirreno – Adriatico proveniente da La Foce e diretta a Chiusi.