Scadenza 9 Agosto 2019 ore 13:00
Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019
Indetto ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, della Delibera G.R. n. 581 del 6 maggio 2019 con la quale la Regione Toscana ha stabilito i criteri di riparto del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione, della Delibera della Giunta n. 107 del 13/06/2019 che approva gli indirizzi per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione – anno 2019, della propria Determinazione n. 320 del 18/06/2019 che approva il presente bando e la relativa modulistica per la presentazione della domanda
Il Responsabile del Servizio
RENDE NOTO
che a partire dal 25 Giugno 2019 al 9 Agosto 2019 ore 13:00, pena l’esclusione, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione:
Requisiti per l’ammissione al Bando
Per l’ammissione al Bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;
c) essere cittadino di altro Stato non aderente all’Unione Europea oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
d) essere residente nel Comune di Chianciano Terme e nell’immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
e) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui si ha la residenza, situato nel Comune di Chianciano Terme. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. E’ data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
f) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Chianciano Terme. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
g) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;
h) le disposizioni di cui alle lettere f) e g) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
– coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
– titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
– alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
– alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
i) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
j) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere g) ed i);
k) essere in possesso di certificazione valida dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 28.684,36;
l) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia “A”
- Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., nello specifico per l’anno 2019 ad € 13.338,26.
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
Fascia “B”
- Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., nello specifico per l’anno 2019 compreso tra € 13.338,26 e l’importo di € 28.684,36;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
In caso di valore ISEE superiore ad € 16.500,00 (limite per l’accesso all’ E.R.P.) la domanda non sarà accolta.
Il contributo di integrazione al canone di locazione, di cui all’art. 11 della L 431/1998, non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogati a titolo di sostegno abitativo relativi allo stesso periodo temporale
Le domande da presentare al Comune debbono essere scritte esclusivamente sui moduli predisposti in distribuzione all’Ufficio Sociale del Comune e pubblicate sul sito web: http://old.comune.chianciano-terme.siena.it.
Informazioni potranno inoltre essere richieste al Comune di Chianciano Terme – Ufficio Servizi Sociali, ORARIO UFFICIO: Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 10:00/13:00 – Martedì e Giovedì ore 15:00/16:00
Chianciano Terme, 25/06/2019
MODULISTICA:
Allegato_A_Bando_canoni_di_locazione_2019
Allegato_B_Modulo_di_domanda_canoni_di_locazione_2019
Moduli A e B – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 2019 Chianciano
Modulo C – Dichiarazione del conduttore moroso 2019 Chianciano
Modulo D – Dichiarazione del locatore creditore 2019 Chianciano
Modulo E – Presentazione ricevute affitto 2019 Chianciano
Modulo F – Dichiarazione del locatore 2019 Chianciano
Modulo G – Dichiarazione erede e delega a riscuotere 2019 Chianciano