Con riferimento al Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2020, si ricorda che:
Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre, entro il termine perentorio del 31 Gennaio 2021, al competente Ufficio Sociale:
a) Modulo E debitamente compilato, con allegate le ricevute dei pagamenti del canone di locazione o idonea documentazione equipollente a firma del proprietario;
b) Modulo F debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario dell’alloggio.
Non saranno accettate ricevute presentate in allegato alla domanda di partecipazione. In alternativa, nel caso di conduttori morosi, l’importo del contributo relativo ai mesi non versati, potrà essere corrisposto direttamente ai locatori, ma solo previa presentazione, sempre entro il 31 gennaio 2021, delle dichiarazioni sostitutive (Moduli C e D) che si trovano allegate alla domanda di partecipazione.
c) i cittadini non italiani devono presentare idonea certificazione che attesti il non possesso di immobili ad uso abitativo nel Paese di origine. In base a quanto previsto dalla normativa del Paese d’origine, la certificazione attestante l’assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel Paese di origine può essere rilasciata secondo una delle seguenti modalità:
1) dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese d’origine in Italia con firma del funzionario delegato o del console, legalizzata da parte della Prefettura competente, salvo i casi di esclusione dell’obbligo di legalizzazione previsti da convenzioni internazionali;
2) dalla competente autorità nel Paese d’origine. In tal caso la firma del funzionario estero deve essere legalizzata dal Consolato italiano presente nel Paese d’origine o apostillata nel caso in cui il Paese di appartenenza abbia aderito alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille.
La certificazione proveniente dal Paese d’origine deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 445/2000. La traduzione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:
1) nel Paese d’origine presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
2) nel Paese d’origine secondo la normativa locale: in questo caso, le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, salvo esclusioni previste da convenzioni internazionali;
3) in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati;
4) in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Tribunale civile italiano.
d) Nel caso di cittadini non italiani titolari di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su quote di immobili ad uso abitativo nel loro Paese d’origine o i titolari di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge nel Paese d’origine, è necessario presentare la certificazione dell’indisponibilità dell’alloggio mediante le stesse modalità previste per la certificazione disciplinata al comma precedente.
La data di rilascio non deve essere anteriore a 6 mesi dalla sua presentazione. Sono esentati dal produrre tali certificazioni i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari”.
Allegati:
Graduatoria definitiva – canoni di locazione 2020